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La formazione professionalizzante, cioè quella finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali.
La formazione di base e trasversale, integra la formazione professionalizzante ed è disciplinata dalle Regioni e Province autonome. La durata è determinata per l’intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (licenza media);
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Apprendistato
L’apprendistato professionalizzante è regolato dal D.Lgs 81/2015 e successive modifiche. L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato definito a “causa mista”, in cui non vi è solo scambio di lavoro contro retribuzione, ma anche l’obbligo allo svolgimento di un preciso percorso formativo per l’apprendista.
L’apprendistato, infatti, prevede che durante il rapporto di lavoro l’impresa impartisca o faccia impartire all’apprendista una quota oraria annua di formazione al fine del conseguimento della qualificazione professionale, secondo una quota oraria annua. Vi è anche l’obbligo che l’apprendista sia seguito da un tutor aziendale con competenze tecnico professionali adeguate
Attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i percettori di un trattamento di disoccupazione.
A fronte di questo impegno formativo, il datore di lavoro beneficia della riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, di una riduzione sul salario da corrispondere e dell’esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.
Nell’apprendistato ordinario, possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Ha una durata, in generale, di 3 anni. Inoltre, in caso di assunzione dello stesso tirocinante, l’azienda godrà degli stessi benefici (esenzione contributi) anche per il quarto anno.
L’art. 47, comma 4 del D.Lgs 81/2015 ha introdotto, inoltre, la possibilità di attivare il contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i percettori di un trattamento di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ASDI, Disoccupazione edile, disoccupazione agricola).
Il nostro Team è in grado di attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente per la gestione annuale dei rapporti di apprendistato garantendo la tranquillità negli adempimenti
- Supporto alla stesura del contratto di apprendistato professionalizzante
- Registrazione e gestione del rapporto di apprendistato sulla piattaforma regionale
- Realizzazione del Piano Formativo Individuale
- Invio comunicazione dell’avvio del rapporto di apprendistato professionalizzante
- Supporto alla progettazione esecutiva
- Organizzazione della formazione di Base/Trasversale e Tecnico/Professionale in training on the job
- Rilascio del libretto/Registro formativo per le competenze acquisite