Tirocini di Inserimento e Reinserimento

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro mirano a facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti privi di occupazione, offrendo un’occasione importante di formazione in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro attraverso un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.

Essi sono disciplinati dalle normative delle singole Regioni, sulla base delle Nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e orientamento (ai sensi dell’art.1 commi da 34 a 36 della legge 28 giugno 2012, n°92) stabilite dalla Conferenza Permanente Unificata Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017.

È previsto il riconoscimento di una Indennità di partecipazione al Tirocinante in relazione all’attività da esso prestata. L’importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a € 500,00.

Essi sono disciplinati dalle normative delle singole Regioni, sulla base delle Nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e orientamento (ai sensi dell’art.1 commi da 34 a 36 della legge 28 giugno 2012, n°92) stabilite dalla Conferenza Permanente Unificata Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017.

La Regione Campania ha recepito le nuove Linee Guida con la Delibera n. 103 del 20/02/2018 ed ha pubblicato sul BURC n.33 del 7 maggio 2018, il nuovo Regolamento regionale 7 maggio 2018, n.4 “Modifiche agli art. da 25 a 29 del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n° 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009,n.14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale)”.

I soggetti ospitanti sono tutti i datori di lavoro pubblici o privati che siano in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza  e salute sui luoghi di lavoro, di diritto al lavoro dei disabili e che non abbiano procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa e nei dodici mesi precedenti l’avvio.

In ultimo, i tirocini non sono assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato e non comportano la perdita dello stato di disoccupazione.