DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese localizzate sul territorio nazionale – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato – che effettuino spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il beneficio pertanto è prorogato al 2020.

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa[1], delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Industria 4.0”. In particolare costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta in parola le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

 

  1. Big data e Analisi dei dati;
  2. Cloud e Fog computing;
  3. Cyber security;
  4. Simulazione e Sistemi cyber-fisici;
  5. Prototipazione rapida;
  6. Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  7. Robotica avanzata e collaborativa;
  8. Interfaccia uomo macchina;
  9. Manifattura additiva o stampa tridimensionale;
  10. Internet delle cose e delle macchine;
  11. Integrazione digitale dei processi aziendali

[1] Personale titolare di un rapporto a tempo indeterminato, determinato e in apprendistato. In quest’ultimo caso sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate.

Le attività di formazione nelle tecnologie suddette sono ammissibili a condizione che:

  • venga rilasciata, da parte del legale rappresentante, un’attestazione a ciascun dipendente dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito/i aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017.
  • venga inoltrata al Ministero dello sviluppo economico una apposita comunicazione, al solo fine di consentire allo stesso Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa.

Pertanto, la nuova normativa, ha eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali ed il loro invio telematico presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati, per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa;
  • Università pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
  • Istituti tecnici superiori

 

SPESE AMMISSIBILI

Si considerano ammissibili al credito d’imposta:

  • le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione;
  • le spese relative al personale dipendente, occupato in uno degli ambiti aziendali di cui all’allegato A, impegnato come docente o tutor nelle attività di formazione ammissibili. In questo caso però le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

MISURA DEL CREDITO D’IMMPOSTA

  • Nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale (delle spese) di euro 300.000;
  • Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale (delle spese) di euro 250.000;
  • Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale (delle spese) di euro 250.000;

 

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione contabile sono riconosciute per intero in aumento del credito d’imposta, per un importo fino a euro 5.000. Fermo restando il limite massimo di 300.000 euro.

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 e deve essere presentato soltanto attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, quindi dal 01/01/2021 e comunque subordinatamente al rilascio della certificazione contabile obbligatoria da parte del revisore legale dei conti. Le spese obbligatorie della certificazione si considerano sostenute nel periodo agevolabile (anno 2020).

 

OBBLIGHI DOCUMENTALI E DICHIARATIVI

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in parola, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Infine, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il nostro studio è pronto ad assisterVi per tutte le fasi e attività richieste dalla normativa per l’ottenimento del credito d’imposta in oggetto e sua successiva fruizione. In sintesi:

  • Verifica della possibilità di ottenere il credito d’imposta per attività di FORMAZIONE 4.0;
  • Calcolo del credito di imposta annuale;
  • Utilizzo/Fruizione del credito d’imposta annuale;
  • Supporto alla produzione della relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
  • Supporto alla produzione dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative;
  • Predisposizione ed inoltro della comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
  • Produzione della documentazione contabile a supporto delle spese sostenute e utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività delle stesse spese ed obbligatoriamente da allegare al bilancio;
  • Certificazione della suddetta documentazione, prevista dalla normativa, da parte di un revisore/professionista iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Infine, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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CI FORMAZIONE 4.0_2020


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