Ministero dello Sviluppo Economico

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – Art. 3, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato dal comma 15 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).

 

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese localizzate sul territorio nazionale – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato – che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S), nel periodo 2015/2020, almeno pari a euro 30.000 per ciascun periodo d’imposta.

 

PROGETTI FINANZIABILI

Il decreto attuativo elenca le attività agevolabili, esse consistono in:

  • Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (non devono essere previsti usi commerciali diretti).
  • Ricerca industriale:
  • Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi esistenti o al miglioramento degli stessi;
  • Creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale;
  • Sviluppo sperimentale:
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernente nuovi prodotti, processi o servizi, purché non siano destinante ad uso commerciale. Sono compresi anche gli studi di fattibilità.
  • Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e /o delle tecniche di produzione o dei prodotti (es: sperimentazione di una nuova linea produttive, modica delle caratteristiche tecniche di un prodotto).

 

TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE

  1. Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Trattasi sia di personale dipendente dell’impresa (con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali) che quelli relativi a collaboratori dell’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture della medesima impresa.
  2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio. Sono eleggibili al credito di imposta le quote di ammortamento dei beni non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall’impresa per svolgere una delle attività ammissioni sopra elencate. I beni devono essere acquisiti dall’impresa a titolo di proprietà o di utilizzo, e comunque ad un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA.
  3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative e liberi professionisti.
  4. Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
  5. Certificazione da parte di un revisore legale esterno scritto nel registro dei revisori legali, solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione. La norma concede un contributo, entro il limite massimo di euro 5.000, per ciascun periodo di imposta per il quale si intende usufruire dell’agevolazione.

 

AGEVOLAZIONE

È riconosciuto, a partire dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2020, il seguente credito d’imposta:

  • il 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012-2014);

Il credito d’imposta è concesso fino all’importo massimo di euro 20 Milioni a favore di ciascun beneficiario.

 

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Accertata la sussistenza di una differenza positiva tra la media di spesa in R&S dei tre esercizi precedenti e l’anno in considerazione, il credito d’imposta si applica su tale differenza. Si precisa che la media dei costi per investimenti in ricerca e sviluppo sostenuti nel triennio di riferimento va calcolata tenendo in considerazione anche i periodi di imposta in cui tali costi non sono stati sostenuti. Il computo va effettuato, quindi, su tutti e tre i periodi di imposta, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero. Il risultato ottenuto va diviso per il numero delle annualità, pari a tre.

Nel caso in cui in nessuno dei tre periodi di imposta di riferimento siano stati sostenuti costi di R&S, in assenza di investimenti pregressi su cui operare il confronto, il credito di imposta è determinato sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo di imposta al quale si intende fruire dell’agevolazione.

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti. Per consentire la fruizione dell’agevolazione è stato istituito il codice tributo “6857”, denominato “Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”, da indicare in sede di compilazione del modello di versamento F24, operativo a decorrere dal 1°gennaio 2016. Tale credito deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale esso è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Si fa presente che è stato previsto un apposito codice ovvero: Codice Credito B9, con riferimento al quale possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12. Nel caso in cui il credito d’imposta maturato per investimenti effettuati non venga utilizzato, in tutto o in parte, può essere fruito in compensazione dei periodi di imposta successivi.

Il credito d’imposta maturato può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000. In merito alla rilevanza fiscale del credito di imposta, la normativa prevede che lo stesso non concorra alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili dal reddito di impresa;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa.

Il nostro studio è pronto ad assisterVi per tutte le fasi e attività richieste dalla normativa per l’ottenimento del credito d’imposta in oggetto e sua successiva fruizione. In sintesi:

  • Verifica della possibilità di ottenere il credito d’imposta per attività di R&S;
  • Calcolo del credito di imposta annuale;
  • Utilizzo/Fruizione del credito d’imposta annuale;
  • Documentazione a supporto delle spese sostenute e utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività delle stesse spese ed obbligatoriamente da allegare al bilancio;
  • Certificazione della suddetta documentazione, prevista dalla normativa, da parte di un revisore/professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

 

Pronti per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Napoli, 01/01/2017