Ministero dello Sviluppo Economico

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Art. 57/bis comma 1 del decreto-legge  24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

 

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in pubblicità. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodici, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Deve trattarsi di investimenti incrementali, ovvero il loro valore deve superare dell’1% quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. In sede di prima attuazione, il credito di imposta è applicabile anche agli investimenti effettuati a decorrere dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017, purché il valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno 2016.

 

AGEVOLAZIONE

Il bonus fiscale Investimenti pubblicitari funziona sotto forma di credito di imposta in compensazione tramite modello F24, previa relativa domanda al dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’agevolazione è pari al:

  • 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
  • 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti incrementali pubblicitari ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale e nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Gli investimenti di cui sopra devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 comma 6 lett. a) n.5 della legge 31/07/1997 n. 249 e su giornali iscritti presso il competente tribunale ai sensi dell’art. 5 della legge 08/02/1948 n. 47, ovvero presso il menzionato registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

 

PRESENTAZIONE ISTANZE

Per gli investimenti in oggetto effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 e per quelli effettuati o da effettuare nel corso del 2018 l’istanza va inviata a partire dal 22 settembre 2018 e fino al 22 ottobre 2018, in modalità diverse.

Per gli anni successivi l’istanza va inoltra nel periodo compreso dal 01 marzo al 31 marzo.

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’’investimento incrementale e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito in parola è possibile utilizzarlo solo in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Il nostro studio è pronto ad assisterVi per tutte le fasi e attività richieste dalla normativa per l’ottenimento del credito d’imposta e sua successiva fruizione. In sintesi:

  • Verifica delle spese ammissibili;
  • Verifica e determinazione degli investimenti ammissibili;
  • Comunicazione/Richiesta obbligatoria al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati;
  • Ricezione dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta;
  • Utilizzo e fruizione del credito d’imposta in oggetto.

 

Pronti per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Napoli, 01/08/2018